
E’ entrato in vigore il nuovo decreto UNECE N.26 del 19 dicembre 2024 che disciplina l’utilizzo dei portabici e portasci, ancorati sul gancio traino per auto, che possono occultare i dispositivi di illuminazione o la tarda dell’auto. Ecco i dettagli:
Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci.
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portascì, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N1, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo.
Art. 2 – Installazione delle strutture amovibili sul gancio di traino
1. È ammessa l’installazione delle strutture amovibili di cui all’art. 1, senza aggiornamento della carta di circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonché del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l’alloggiamento della targa, secondo quanto indicato al successivo art. 3.
2. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26 (7), che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell’utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.
3. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portascì di cui ai precedenti commi.
Art. 3 – Caratteristiche e modalità di applicazione dei dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e alloggiamento della targa
1. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili di cui all’art. 1 devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto, appartenente alla categoria S3 o S4, montata all’esterno o all’interno (dietro al lunotto posteriore) del veicolo.
2. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui al comma 1 possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati in due unità, omologati in base alle pertinenti norme e la loro installazione deve essere conforme al regolamento UNECE n. 48 (8).
3. L’alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile deve essere conforme alle caratteristiche di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/535 (6).
Art. 4 – Utilizzo delle strutture amovibili
1. La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell’art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la sporgenza longitudinale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Sull’alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è consentita l’applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. L’utilizzatore deve assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui all’art. 3 applicati sulle predette strutture, nonché del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.